L’articolo 72 (comma 2) del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (“Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinanti”), recentemente riformulato con l’approvazione della Legge Provinciale 10 del 2004 (art. 8, comma 12), stabilisce che “ove le suddette fasi del servizio [di gestione dei rifiuti urbani] comportino la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento e di smaltimento con recupero energetico, alle medesime provvedono tutti i comuni, mediante convenzione tra loro, all’interno di un unico ambito provinciale”.
Il comma 7 dello stesso articolo precisa: “Fino alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, alle attività di costruzione e di gestione dell’impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è prevista nel territorio del comune di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune con le modalità stabilite dalla legge provinciale n. 6 del 2004”.
La legge parla chiaro: spetta ai 223 comuni del Trentino – e non alla Provincia – il compito di provvedere “alle fasi del servizio di gestione dei rifiuti urbani inerenti il trattamento e lo smaltimento, ivi comprese la realizzazione e la gestione degli impianti necessari” (art. 72, comma 1). Finora non è stata firmata – e forse nemmeno predisposta – l’apposita convenzione tra i comuni trentini, che dovrebbe, tra l’altro, individuare “il comune capofila, l’assetto proprietario relativo ai predetti impianti, nonché le modalità di determinazione della quota di tariffa relativa allo smaltimento (…), assicurando comunque la copertura dei costi di esercizio ivi compresi gli oneri di ammortamento” (art. 72, comma 2), ma anche risolvere il delicato problema delle “modalità di smaltimento delle scorie prodotte dall’impianto di trattamento e smaltimento” (art. 72, comma 9).
Tutto questo cosa significa? L’inceneritore è stato fortemente voluto e approvato dalla prima Giunta Dellai nella scorsa legislatura; le attività di costruzione e gestione – in assenza della convenzione tra i comuni – sono state trasferite al Comune di Trento, ma i costi di gestione e gli oneri di ammortamento saranno a carico dei comuni, ovvero di tutti i Trentini.
Ora pare lecito chiedersi:
• è stato chiesto un parere ufficiale alle amministrazioni comunali trentine in merito al progetto dell’inceneritore, al di là di un’eventuale consultazione del Consorzio dei Comuni?
• è stato chiesto il parere a tutti i Trentini anche semplicemente con delibere da parte dei Consigli Comunali, organi di rappresentanza della cittadinanza?
• Sono stati informati i Comuni, sedi delle attuali discariche, che queste non saranno chiuse – come vorrebbero far credere i nostri governanti nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa locale -, ma riconvertite ad ospitare le “ceneri” – certamente non salutari – “in misura proporzionale ai rifiuti urbani prodotti sul proprio territorio al netto delle raccolte differenziate” (art. 72, comma 9)?
Tutto questo a noi non risulta. Da quanto sopra esposto appare chiaramente come per la vicenda “inceneritore” – e così in altre occasioni – la Giunta Provinciale abbia adottato un metodo ben lontano da quello di una larga partecipazione democratica alle scelte collettive. In conclusione a noi sembra che esistano ancora dei margini per accantonare lo sciagurato progetto di inceneritore ad Ischia Podetti e per approntare un serio aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti.
Per fare questo è però indispensabile che le forze d’opposizione in Consiglio Provinciale, ma soprattutto i consiglieri comunali del Trentino, oltre che il consiglio del Consorzio dei Comuni, anche in seguito alle informazioni contenute in questo intervento, sollevino urgentemente la questione nelle rispettive sedi istituzionali.
La sezione trentina di Italia Nostra onlus
N. B.: Alleghiamo alla presente alcuni riferimenti normativi in materia di “Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati”
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (b.u. 17 febbraio 1987, n. 9, suppl. ord. n. 1) Art. 72 Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati 1. Alle fasi del servizio di gestione dei rifiuti urbani inerenti il trattamento e lo smaltimento, ivi comprese la realizzazione e la gestione degli impianti necessari, provvedono i comuni secondo quanto previsto dal presente articolo. Non rientrano tra i predetti impianti quelli di trattamento dei rifiuti urbani realizzati all’interno dei perimetri di discarica per i fini di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); tali impianti sono gestiti dai soggetti previsti dall’articolo 70, comma 1. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 69, 70, 76 e 77 in materia di discariche controllate e di stazioni di trasferimento nonché quanto previsto dall’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In attesa dell’entrata in vigore della legislazione provinciale di riforma in materia di decentramento di funzioni amministrative, resta altresì fermo l’articolo 12 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5. 2. Le fasi di gestione dei rifiuti urbani previste dal comma 1 sono esercitate secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). Ove le suddette fasi del servizio comportino la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento e di smaltimento con recupero energetico, alle medesime provvedono tutti i comuni, mediante convenzione tra loro, all’interno di un unico ambito provinciale. La convenzione individua, tra l’altro, il comune capofila, l’assetto proprietario relativo ai predetti impianti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 6 del 2004, nonché le modalità di determinazione della quota di tariffa relativa allo smaltimento con recupero energetico, assicurando comunque la copertura dei costi di esercizio ivi compresi gli oneri di ammortamento. 3. I servizi disciplinati dal presente articolo sono svolti nel rispetto del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti nonché delle altre prescrizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, recanti, in particolare, la data e le modalità di entrata in esercizio di ciascun impianto. 4. Al fine di assicurare che le fasi di cui al comma 1 soddisfino i requisiti di garanzia e di sicurezza per i cittadini e per l’ambiente, di efficienza e di economicità nonché di tempestività nella progettazione e realizzazione degli impianti previsti, la Giunta provinciale può adottare apposite direttive in coerenza con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, sentita l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente nonché gli organismi di rappresentanza dei comuni. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e hanno efficacia vincolante per gli enti e i soggetti che esercitano le attività da esse considerate. 5. Nel caso di mancata osservanza da parte dei comuni delle direttive di cui al comma 4, ovvero di ritardo od omissione di adempimenti previste da questa legge o dagli atti in essa contemplati, la Giunta provinciale provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino – Alto Adige), sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni. La Giunta provinciale provvede ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la convenzione prevista dal comma 2 non sia conclusa entro il 31 dicembre 2008. 6. La Provincia può prestare attività di consulenza e assistenza ai comuni per lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti da quest’articolo. 7. Fino alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, alle attività di costruzione e di gestione dell’impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è prevista nel territorio del comune di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune con le modalità stabilite dalla legge provinciale n. 6 del 2004. A tale fine il comune di Trento subentra alla Provincia nelle posizioni e nei rapporti giuridici costituiti in applicazione di quest’articolo nel testo previgente alla data di entrata in vigore di questa disposizione. Ad avvenuta bonifica delle aree funzionali alla realizzazione e alla gestione dell’impianto, la Provincia trasferisce le stesse a titolo gratuito, anche per lotti, al comune di Trento. 8. A decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto previsto dal comma 7, così come individuata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3, i rifiuti urbani e speciali assimilati a valle delle raccolte differenziate, prodotti nell’intero territorio provinciale, sono avviati allo smaltimento presso il predetto impianto, fatta salva la possibilità per la Giunta provinciale di stabilire, transitoriamente e in relazione alla messa a regime dell’impianto, modalità di smaltimento alternative. A decorrere dalla medesima data le stazioni di trasferimento realizzate e gestite secondo quanto previsto dagli articoli 69 e 70 sono trasferite ai comuni e sono gestite in forma associata all’interno dell’ambito unico previsto dal comma 2. 9. La convenzione di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità con cui i comuni provvedono allo smaltimento delle scorie prodotte dall’impianto di trattamento e smaltimento con recupero energetico nelle discariche esistenti in misura proporzionale ai rifiuti urbani prodotti sul proprio territorio al netto delle raccolte differenziate
Aggiornato il 25 ottobre 2005