Ai Sindaci dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento
POLITICHE DI GESTIONE DEI RIFIUTI in Trentino
La Giunta Provinciale di Trento, con l’approvazione del Secondo aggiornamento del Piano di smaltimento dei rifiuti, ha deciso la costruzione di un inceneritore, al quale “debbono essere conferiti i rifiuti urbani residui, a valle della raccolta differenziata, di tutto il territorio provinciale” (allegato 1 alla deliberazione della Giunta Provinciale 9 agosto 2002, n. 1945).
L’articolo 72 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (DPGP, 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.) – riformulato dopo l’approvazione della L.P. 10/2004 – affida però ai Comuni l’obbligo di provvedere “alle fasi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani inerenti il trattamento e lo smaltimento, ivi comprese la realizzazione e la gestione degli impianti necessari” (comma 1), “mediante convenzione tra loro” (comma 2).
L’intesa tra i Comuni deve individuare “il comune capofila, l’assetto proprietario relativo ai predetti impianti”, determinare la tariffa necessaria a coprire “i costi di esercizio ivi compresi gli oneri di ammortamento” (comma 2), ma anche stabilire le modalità di smaltimento – nelle discariche esistenti – delle scorie prodotte dall’impianto “in misura proporzionale ai rifiuti urbani prodotti sul proprio territorio al netto delle raccolte differenziate” (comma 9).
Questo accordo tra i comuni non è stato finora sottoscritto e per quanto ci risulta neppure predisposto.
Fino alla stipulazione della convenzione la Provincia ha affidato “transitoriamente” al Comune di Trento, sul cui territorio si intende edificare l’inceneritore, il compito di provvedere “alle attività di costruzione e di gestione dell’impianto” (comma 7). Allo stato dei fatti il progetto dell’inceneritore, di cui s’ignora l’esatta potenzialità, sta proseguendo ininterrottamente nel suo iter autorizzativo, senza il preventivo e necessario coinvolgimento di tutte le amministrazioni comunali del Trentino.
Questo significa che la scelta di costruire l’inceneritore, voluta dal governo provinciale (prima Giunta Dellai) – senza confronto con proposte alternative –, ma mai sottoposta alla valutazione dei sindaci, delle Giunte e dei Consigli comunali, sarà subita dai 223 Comuni e di conseguenza dai circa 500.000 trentini, che pagheranno di tasca propria le ingentissime spese di costruzione e di gestione.
Premesso quanto sopra, ed in particolare il fatto che la normativa vigente attribuisce in maniera inequivocabile alle amministrazioni comunali obblighi e responsabilità relativi all’intero sistema dei rifiuti,
la sezione trentina di Italia Nostra onlus Le chiede
1. se l’amministrazione comunale da Lei guidata (o quella operante nella scorsa legislatura) sia stata consultata nella scelta dell’inceneritore;
2. se il Consiglio Comunale, organo di rappresentanza della cittadinanza, abbia esaminato il Secondo aggiornamento del Piano di smaltimento dei rifiuti ed eventualmente condiviso – con apposita deliberazione – gli obiettivi della pianificazione provinciale, compresa la costruzione dell’impianto (inceneritore) per lo smaltimento finale dei rifiuti;
3. se è mai stato presentato a Lei (o al suo predecessore), alla Giunta e al Consiglio il piano finanziario relativo alla costruzione dell’impianto per “bruciare” i residui e delle altre infrastrutture di supporto – in primis il costosissimo “ponte dei rifiuti” – e alla messa in sicurezza e bonifica del sito prescelto – Ischia-Podetti a Trento, a poca distanza dall’Adige -, secondo noi assolutamente non idoneo;
4. se è stata stabilita la quota fissa a carico del suo comune (e di conseguenza dei cittadini), calcolata sui puri oneri di ammortamento e di gestione;
5. se sono stati informati i cittadini del suo Comune che le scorie (circa il 30% del peso di quanto conferito all’inceneritore) – certamente non “salutari” – prodotte dall’impianto di termoriduzione, dovranno essere stoccate, “in misura proporzionale” ai rifiuti trasportati a Trento, nelle discariche comprensoriali già esistenti, alla cui gestione “provvedono i comprensori nei quali esse sono rispettivamente ubicate” (DPGP, 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl, art. 70, comma 1).
In conclusione la sezione trentina di Italia Nostra onlus invita Lei e la sua amministrazione comunale a chiedere al Comune di Trento (e alla Provincia Autonoma di Trento) la SOSPENSIONE dell’iter di progettazione dell’inceneritore, in modo da riportare nella sede che noi riteniamo più indicata – i Consigli Comunali – l’analisi e la valutazione di tutte le alternative possibili, dei costi e degli oneri, in modo da poter affrontare responsabilmente il ciclo completo dei rifiuti.
Da parte nostra esprimiamo la massima disponibilità a fornire ulteriori informazioni su questa problematica, anche attraverso incontri ad hoc (con il Consiglio comunale e la popolazione), che la sua Amministrazione intenderà organizzare.
In attesa di un suo riscontro, inviamo i più cordiali saluti.
Il Presidente della sezione trentina di Italia Nostra onlus
ing. Paolo Mayr
N. B.: Alleghiamo alla presente alcuni riferimenti normativi in materia di “Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati”
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (b.u. 17 febbraio 1987, n. 9, suppl. ord. n. 1) Art. 72 Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati 1. Alle fasi del servizio di gestione dei rifiuti urbani inerenti il trattamento e lo smaltimento, ivi comprese la realizzazione e la gestione degli impianti necessari, provvedono i comuni secondo quanto previsto dal presente articolo. Non rientrano tra i predetti impianti quelli di trattamento dei rifiuti urbani realizzati all’interno dei perimetri di discarica per i fini di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); tali impianti sono gestiti dai soggetti previsti dall’articolo 70, comma 1. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 69, 70, 76 e 77 in materia di discariche controllate e di stazioni di trasferimento nonché quanto previsto dall’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In attesa dell’entrata in vigore della legislazione provinciale di riforma in materia di decentramento di funzioni amministrative, resta altresì fermo l’articolo 12 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5. 2. Le fasi di gestione dei rifiuti urbani previste dal comma 1 sono esercitate secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). Ove le suddette fasi del servizio comportino la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento e di smaltimento con recupero energetico, alle medesime provvedono tutti i comuni, mediante convenzione tra loro, all’interno di un unico ambito provinciale. La convenzione individua, tra l’altro, il comune capofila, l’assetto proprietario relativo ai predetti impianti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 6 del 2004, nonché le modalità di determinazione della quota di tariffa relativa allo smaltimento con recupero energetico, assicurando comunque la copertura dei costi di esercizio ivi compresi gli oneri di ammortamento. 3. I servizi disciplinati dal presente articolo sono svolti nel rispetto del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti nonché delle altre prescrizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, recanti, in particolare, la data e le modalità di entrata in esercizio di ciascun impianto. 4. Al fine di assicurare che le fasi di cui al comma 1 soddisfino i requisiti di garanzia e di sicurezza per i cittadini e per l’ambiente, di efficienza e di economicità nonché di tempestività nella progettazione e realizzazione degli impianti previsti, la Giunta provinciale può adottare apposite direttive in coerenza con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, sentita l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente nonché gli organismi di rappresentanza dei comuni. Le direttive sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e hanno efficacia vincolante per gli enti e i soggetti che esercitano le attività da esse considerate. 5. Nel caso di mancata osservanza da parte dei comuni delle direttive di cui al comma 4, ovvero di ritardo od omissione di adempimenti previste da questa legge o dagli atti in essa contemplati, la Giunta provinciale provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino – Alto Adige), sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni. La Giunta provinciale provvede ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la convenzione prevista dal comma 2 non sia conclusa entro il 31 dicembre 2008. 6. La Provincia può prestare attività di consulenza e assistenza ai comuni per lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti da quest’articolo. 7. Fino alla stipulazione della convenzione di cui al comma 2, alle attività di costruzione e di gestione dell’impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico la cui localizzazione è prevista nel territorio del comune di Trento, provvede transitoriamente il medesimo comune con le modalità stabilite dalla legge provinciale n. 6 del 2004. A tale fine il comune di Trento subentra alla Provincia nelle posizioni e nei rapporti giuridici costituiti in applicazione di quest’articolo nel testo previgente alla data di entrata in vigore di questa disposizione. Ad avvenuta bonifica delle aree funzionali alla realizzazione e alla gestione dell’impianto, la Provincia trasferisce le stesse a titolo gratuito, anche per lotti, al comune di Trento. 8. A decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto previsto dal comma 7, così come individuata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3, i rifiuti urbani e speciali assimilati a valle delle raccolte differenziate, prodotti nell’intero territorio provinciale, sono avviati allo smaltimento presso il predetto impianto, fatta salva la possibilità per la Giunta provinciale di stabilire, transitoriamente e in relazione alla messa a regime dell’impianto, modalità di smaltimento alternative. A decorrere dalla medesima data le stazioni di trasferimento realizzate e gestite secondo quanto previsto dagli articoli 69 e 70 sono trasferite ai comuni e sono gestite in forma associata all’interno dell’ambito unico previsto dal comma 2. 9. La convenzione di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità con cui i comuni provvedono allo smaltimento delle scorie prodotte dall’impianto di trattamento e smaltimento con recupero energetico nelle discariche esistenti in misura proporzionale ai rifiuti urbani prodotti sul proprio territorio al netto delle raccolte differenziate
Aggiornato il 25 ottobre 2005